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La gestione delle acque meteoriche in Puglia

In questo post riassumerò gli adempimenti connessi all’autorizzazione ed al rinnovo della autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche, secondo la normativa vigente in Puglia.

La normativa regionale che disciplina il trattamento delle acque meteoriche è il regolamento regionale 26/2013.

Dal punto di vista di un imprenditore, è opportuno sapere che, prima della realizzazione delle opere, i titolari di scarichi di acque di dilavamento devono chiedere autorizzazione al Soggetto Gestore della rete fognaria, che entro 90 giorni risponderà autorizzando l’immissione o comunicando l’impossibilità tecnica (ad esempio perchè le dimensioni delle condotte non consentono alla rete fognaria di accogliere ulteriori scarichi rispetto a quelli già presenti).

Nei casi in cui invece non sia presente una rete fognaria separata per le acque meteoriche (fogna bianca) , il titolare di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio che comprendano superfici scolanti superiori a 5.000 mq è tenuto a chiedere autorizzazione alla Provincia prima della realizzazione delle opere. Se la superficie scolante è inferiore a 5.000 mq, sarà sufficiente inviare una Comunicazione, alla quale la Provincia potrà rispondere imponendo prescrizioni entro 90 giorni.

Nel caso di attività in cui l’attività è considerata pericolosa per il possibile dilavamento di sostanze pericolose, l’Autorizzazione va richiesta anche per superfici scolanti inferiori a 5.000 mq. Sono considerate attività pericolose, tra le altre, le aziende tessili, le aziende di produzione calcestruzzo, le autofficine e le carrozzerie, i depositi ed i centri di raccolta di rifiuti, i depositi di veicoli o di rottami, le stazioni di servizio.

Una volta ottenuta l’autorizzazione, la stessa è valida per quattro anni, e la domanda di rinnovo va presentata un anno prima della scadenza.

Da un punto di vista tecnico, ferma restando la necessità di effettuare per ciascun caso specifico un’analisi degli obblighi di legge, si può dire che in linea generale gli impianti di raccolta e trattamento devono essere dimensionati per le portate corrispondenti ad eventi meteorici con tempo di ritorno pari a 5 anni e devono prevedere (almeno) trattamenti di grigliatura e dissabbiatura di tutte le acque e la disoleazione delle acque di prima pioggia rinvenienti dai piazzali (le acque rinvenienti dalle coperture non necessitano di questo trattamento).

Si precisa inoltre che il regolamento 26/2013 già citato prescrive ove tecnicamente possibile l’utilizzo di un sistema di riutilizzo delle acque piovane. L’obbligo vale, al momento del rinnovo dell’autorizzazione, anche per gli impianti autorizzati prima dell’entrata in vigore del regolamento.

Per ulteriori chiarimenti contattami qui.

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